Sezione contenente il Programma per la Trasparenza e l'Integrità, come indicato all'art. 10, c. 8, lett a) del d.lgs. 33/2013
"8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;"
Sezione relativa agli atti generali, come indicato all'art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati."
Riferimenti alle norme di legge statale che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività del Comune:
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse:
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 189.34 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 116.83 KB |
Sezione relativa agli oneri informativi per cittadini e imprese, come indicato all'art. 34, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. "
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 95.96 KB |
![]() | 82.56 KB |
![]() | 160.6 KB |
![]() | 64.41 KB |
![]() | 250.03 KB |
![]() | 65.68 KB |
![]() | 54.52 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 2.56 MB |
![]() | 857.69 KB |
Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013.
Art 13 - "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; "
Art 14 - "1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. "
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 4.65 KB |
![]() | 427.41 KB |
![]() | 184.34 KB |
Nessun importo è stato pagato per l'anno 2013.
Nessun importo è stato pagato per l'anno 2014.
Nessun importo è stato pagato per l'anno 2015.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 132.82 KB |
![]() | 74.87 KB |
Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013
"1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689."
Sezione relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali, come indicato all'art. 28, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 119.39 KB |
![]() | 32.89 KB |
Sezione relativa all'articolazione degli uffici, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. b) e c) del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
...
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;"
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 4.54 KB |
![]() | 3.7 KB |
![]() | 460 byte |
![]() | 3.7 KB |
![]() | 460 byte |
![]() | 4.3 KB |
![]() | 1.58 KB |
![]() | 67.17 KB |
Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 173.73 KB |
![]() | 179.52 KB |
![]() | 183.63 KB |
![]() | 22.72 KB |
Sezione relativa agli incarichi amministrativi di vertice, come indicato all'art. 15, c. 1,2 e art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
Art.15 - "1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma."
Art. 41 - "2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario."
Sezione relativa ai dirigenti, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1,2,5, art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
"Art.8 - 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 ( La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.):
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
Art.15 - 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art.41 - 2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 90.56 KB |
![]() | 79.69 KB |
![]() | 81.88 KB |
![]() | 6.17 KB |
![]() | 6.06 KB |
![]() | 6.16 KB |
Sezione relativa alla dotazione organica, come indicato all'art. 16, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 2.54 KB |
![]() | 2.58 KB |
![]() | 2.62 KB |
Sezione relativa al personale non a tempo indeterminato, come indicato all'art. 17, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
"3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale."
Mese | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
dicembre 2016 | 30,70% | 69,30% |
novembre 2016 | 19,84% | 80,16% |
ottobre 2016 | 16,27% | 83,73% |
settembre 2016 | 21,97% | 78,03% |
agosto 2016 | 38,64% | 61,36% |
luglio 2016 | 28,97% | 71,03% |
giugno 2016 | 22,22% | 77,78% |
maggio 2016 | 16,29% | 83,71% |
aprile 2016 | 7,08% | 92,92% |
marzo 2016 | 12,12% | 87,88% |
febbraio 2016 | 9,52% | 90,48% |
gennaio 2016 | 20,61% | 79,39% |
dicembre 2015 | 11,90% | 88,10% |
novembre 2015 | 6,35% | 93,65% |
ottobre 2015 | 7,20% | 92,80% |
settembre 2015 | 18,94% | 81,06% |
agosto 2015 | 30,95% | 69,05% |
luglio 2015 | 26,81% | 73,19% |
giugno 2015 | 25,00% | 75,00% |
maggio 2015 | 15,42% | 84,58% |
aprile 2015 | 15,87% | 84,13% |
marzo 2015 | 17,80% | 82,20% |
febbraio 2015 | 14,17% | 85,83% |
gennaio 2015 | 19,58% | 80,42% |
dicembre 2014 | 17,92% | 82,08% |
novembre 2014 | 4,58% | 95,42% |
ottobre 2014 | 6,52% | 93,48% |
settembre 2014 | 16,67% | 83,33% |
agosto 2014 | 28,33% | 71,67% |
luglio 2014 | 31,16% | 68,84% |
giugno 2014 | 13,75% | 86,25% |
maggio 2014 | 9,52% | 90,48% |
aprile 2014 | 14,17% | 85,83% |
marzo 2014 | 9,13% | 90,87% |
febbraio 2014 | 9,17% | 90,83% |
gennaio 2014 | 9,92% | 90,08% |
dicembre 2013 | 9,58% | 90,42% |
novembre 2013 | 5,42% | 94,58% |
ottobre 2013 | 7,25% | 92,75% |
settembre 2013 | 27,78% | 72,22% |
agosto 2013 | 30,95% | 69,05% |
luglio 2013 | 29,35% | 70,65% |
giugno 2013 | 19,30% | 80,70% |
maggio 2013 | 11,74% | 88,26% |
aprile 2013 | 9,58% | 90,42% |
marzo 2013 | 6,75% | 93,25% |
febbraio 2013 | 12,08% | 87,92% |
gennaio 2013 | 17,42% | 82,58% |
dicembre 2012 | 10,53% | 89,47% |
novembre 2012 | 11,90% | 88,10% |
ottobre 2012 | 8,70% | 91,30% |
settembre 2012 | 14,17% | 85,83% |
agosto 2012 | 32,58% | 67,42% |
luglio 2012 | 21,21% | 78,79% |
giugno 2012 | 22,92% | 77,08% |
maggio 2012 | 6,44% | 93,56% |
aprile 2012 | 15,15% | 84,85% |
marzo 2012 | 7,95% | 92,05% |
febbraio 2012 | 10,32% | 89,68% |
gennaio 2012 | 15,87% | 84,13% |
dicembre 2011 | 18,08% | 81,92% |
novembre 2011 | 15,75% | 84,25% |
ottobre 2011 | 15,38% | 84,62% |
settembre 2011 | 19,93% | 80,07% |
agosto 2011 | 37,73% | 62,27% |
luglio 2011 | 33,46% | 66,54% |
giugno 2011 | 22,31% | 77,69% |
maggio 2011 | 11,54% | 88,46% |
aprile 2011 | 12,69% | 87,31% |
marzo 2011 | 13,99% | 86,01% |
febbraio 2011 | 17,31% | 82,69% |
gennaio 2011 | 15,71% | 84,29% |
dicembre 2010 | 14,61% | 85,39% |
novembre 2010 | 4,08% | 95,92% |
ottobre 2010 | 12,45% | 87,55% |
settembre 2010 | 12,66% | 87,34% |
agosto 2010 | 31,49% | 68,51% |
luglio 2010 | 27,92% | 72,08% |
giugno 2010 | 17,01% | 82,99% |
maggio 2010 | 11,22% | 88,78% |
aprile 2010 | 8,84% | 91,16% |
marzo 2010 | 7,45% | 92,55% |
febbraio 2010 | 5,71% | 94,29% |
gennaio 2010 | 11,28% | 88,72% |
dicembre 2009 | 9,86% | 90,14% |
novembre 2009 | 9,52% | 90,48% |
ottobre 2009 | 7,14% | 92,86% |
settembre 2009 | 10,39% | 89,61% |
agosto 2009 | 25,51% | 74,49% |
luglio 2009 | 28,88% | 71,12% |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 4.43 KB |
![]() | 804 byte |
![]() | 4.39 KB |
![]() | 801 byte |
![]() | 4.7 KB |
![]() | 34.57 KB |
![]() | 973 byte |
![]() | 3.96 KB |
![]() | 373 byte |
Sezione relativa agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, come indicato all'art. 18, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico."
Sezione relativa alla contrattazione collettiva, come indicato all'art. 21, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche."
Sezione relativa alla contrattazione integrativa, come indicato all'art. 21, c. 2 del d.lgs. 33/2013
"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 105.36 KB |
![]() | 117.84 KB |
Sezione relativa all'Organismo Indipendente di Valutazione, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013
"8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 (La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.):
...
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;"
Sezione relativa ai bandi di concorso, come indicato all'art. 19 del d.lgs. 33/2013
"1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 389.09 KB |
![]() | 390.37 KB |
![]() | 1.29 MB |
![]() | 350.43 KB |
![]() | 49.75 KB |
![]() | 290.85 KB |
![]() | 53.36 KB |
![]() | 154.98 KB |
![]() | 49.57 KB |
Sezione contenente il piano della Performance, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. b) del d.lgs. 33/2013
" Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 (La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.):
...
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;"
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.52 MB |
![]() | 825.68 KB |
![]() | 382.47 KB |
![]() | 32.51 KB |
Sezione contenente il piano della Performance, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. b) del d.lgs. 33/2013
" Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 (La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.):
...
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;"
Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti."
Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013
"2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti."
Sezione relativa al benessere organizzativo, come indicato all'art. 20, c. 3 del d.lgs. 33/2013
"3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 19.31 KB |
Sezione relativa agli enti pubblici vigilati, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; ...
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15."
Consorzio Padova Sud - www.padovasud.it
Consorzio Biblioteche Padovane Associate - www.bpa.pd.it
Consiglio di Bacino Bacchiglione - www.atobacchiglione.it
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 4.95 KB |
![]() | 630.45 KB |
![]() | 20.16 KB |
Sezione relativa agli enti pubblici vigilati, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; ...
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 18.49 KB |
Sezione relativa agli enti pubblici vigilati, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; ...
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 36.51 KB |
Sezione contenente la rappresentazione grafica indicata all'art. 22, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013
"1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
...
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma."
Sezione contenente i dati aggregati sull'attività amministrativa, come indicato all'art. 24, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 669.4 KB |
Sezione relativa alle tipologie di procedimento, come indicato all'art. 35, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo."
Sezione relativa al monitoraggio dei tempi procedimentali, come indicato all'art. 24, c. 2 del d.lgs. 33/2013
"2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro."
Sezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, come indicato all'art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013
"3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 114.42 KB |
![]() | 136.89 KB |
![]() | 111.51 KB |
![]() | 134.92 KB |
![]() | 64.46 KB |
![]() | 81.81 KB |
![]() | 17.65 KB |
![]() | 32.4 KB |
Sezione relativa ai provvedimenti degli organi di indirizzo politico, come indicato all'art. 23 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto."
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto."
Sezione relativa ai controlli sulle imprese, come indicato all'art. 25 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative."
Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 113.13 KB |
![]() | 719.5 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 229.86 KB |
![]() | 101.31 KB |
![]() | 2.26 MB |
![]() | 28.5 KB |
![]() | 24.5 KB |
![]() | 93.29 KB |
![]() | 588.21 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 666.83 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 281.45 KB |
![]() | 131.26 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 420.21 KB |
![]() | 2.62 MB |
Sezione relativa a criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, come indicato all'art. 26, c. 1 del d.lgs. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati."
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Art. 26 - "2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro."
Art. 27 - "1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.54 MB |
![]() | 1.87 MB |
![]() | 21.36 KB |
![]() | 1.74 KB |
![]() | 2.25 KB |
![]() | 2.25 KB |
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità."
Sezione relativa al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, come indicato all'art. 29, c. 2 del d.lgs. 33/2013
"2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011."
I fabbisogni standard di cui al D.Lgs. 216/2010, che dà attuazione alla Legge Delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, segnano il punto di partenza di un processo di riforma che ha come obiettivo quello di erogare i trasferimenti perequativi agli enti locali in base ai fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali abbandonando il criterio della spesa storica.
È inoltre previsto che gli enti locali virtuosi possano trarre beneficio dalla propria efficienza, in quanto, fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard e la spesa effettiva dell'ente locale sia acquisita dal bilancio dell'ente stesso. Il decreto ha affidato alla Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a. il compito di predisporre le metodologie occorrenti all'individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province.
Il medesimo Decreto Legislativo dispone che ciascun Comune e Provincia diano adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.
Ad oggi sono state adottate le seguenti note metodologiche:
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 68.91 KB |
![]() | 19.57 KB |
![]() | 19.11 KB |
![]() | 193.53 KB |
![]() | 83.03 KB |
![]() | 26.11 KB |
![]() | 170.27 KB |
![]() | 95.64 KB |
![]() | 50.37 KB |
![]() | 21.6 KB |
![]() | 30.83 KB |
![]() | 16.11 KB |
Sezione relativa al patrimonio immobiliare, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti."
Sezione relativa ai canoni di locazione e affitto, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 192.44 KB |
![]() | 49.95 KB |
![]() | 109.22 KB |
![]() | 105.3 KB |
![]() | 133.77 KB |
![]() | 569.57 KB |
![]() | 8.58 KB |
![]() | 239.45 KB |
![]() | 180.11 KB |
![]() | 264.74 KB |
![]() | 264.39 KB |
![]() | 2.88 MB |
![]() | 2.84 MB |
Sezione relativa ai controlli e rilievi sull'amministrazione, come indicato all'art. 31, comma 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici."
Riferimenti
Settore II Servizi alla Persona
solo previo appuntamento
chiamando il n. 049/9555556 int. 1
(orario per contatti telefonici: dal lunedì al venerdì 10.00 – 13.00) oppure scrivendo a servizi.demografici@comune.cartura.pd.it
E' possibile fissare l'appuntamento
sia al mattino che al pomeriggio
SEZIONE 1. RICHIESTE CERTIFICATI
Si ricorda che possono essere richiesti direttamente via mail (allegando scansione o foto di un documento d'identità) i seguenti certificati:
- certificati ed estratti di nascita, morte e matrimonio
- certificati di residenza e stato di famiglia esenti bollo, previa indicazione del motivo di esenzione (ad. esempio i certificati ad uso sportivo).
CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE DIRETTAMENTE DA CASA
I cittadini italiani potranno SCARICARE I CERTIFICATI ANAGRAFICI ED ELETTORALI ON LINE in maniera autonoma, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. E' necessario collegarsi al sito https://www.anpr.interno.it/ o https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/ attraverso le proprie credenziali Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns. Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO per riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e per richieste di certificati/estratti di stato civile formati da oltre un secolo.
La misura del contributo è stata determinata come segue:
Per maggiori informazioni è possibile consulare il modulo
SEZIONE 2. TRASFERIMENTO DI RESIDENZA
MODALITA' ONLINE
Novità: Tutti i cittadini possono richiedere online il cambio di residenza o di dimora da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE. Può essere richiesto anche il cambio di abitazione nell’ambito di un qualsiasi Comune collegandosi al sito https://www.anpr.interno.it/
VIA MAIL O PRESSO LO SPORTELLO
RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA da altro Comune o dall’estero verso il Comune di Cartura e all’interno del Comune stesso: compilare l’apposito modulo sotto riportato e spedirlo (unitamente al documento di riconoscimento) all’indirizzo mail anagrafe@comune.cartura.pd.it
Se l'immobile risulta locato e/o se se già abitato da altre persone, è necessario allegare anche il relativo assenso (unitamente al documento di riconoscimento del proprietario/locatario)
Inoltre, se si trasferisce la residenza di un minorenne, nel caso in cui non siano presenti entrambi i genitori, è necessario altresì allegare l'assenso del genitore assente (unitamente al documento di riconoscimento del genitore), oppure indicarne le relative generalità
Saranno eseguiti d’ufficio gli aggiornamenti su patente, libretti di circolazione dei veicoli, banche dati I.N.P.S. e Agenzia delle Entrate).
A titolo di esempio, è possibile consultare il modello fac simile già compilato:
SEZIONE 3. CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA
La carta d'identità elettronica può essere richiesta all'Ufficio Anagrafe presentandosi PREVIO APPUNTAMENTO (da fissarsi a mezzo e-mail o previo contatto telefonico).
Per i possessori di carta d'identità cartacea è prevista la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione con la carta d'identità elettronica per agevolare l'accesso ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione.
In sede di rinnovo, saranno richieste:
- la precedente carta di indentità. In caso di furto e/o smarrimento, è necessaria la copia della denuncia inoltrata all’autorità di pubblica sicurezza e un documento di riconoscimento (patente, passaporto…)
- la tessera sanitaria
- una fototessera recente (scattata al max 6 nei mesi antecedenti) avente le caratteristiche come indicato su https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/modalita-di-acquisizione-delle-foto/.
Il costo è di € 22,00 (€ 27,00 in caso di smarrimento), pagabili tramite bancomat.
MINORI: al momento della richiesta è SEMPRE necessaria la presenza del minore. Il genitore impossibilitato a recarsi personalmente allo sportello, per esprimere il proprio assenso all’espatrio, può scaricare il modulo e farlo pervenire all’ufficio anagrafe unitamente alla copia del documento d’identità.
Il rilascio della carta di identità NON E' IMMEDIATO: il documento è emesso dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e spedito in 6 giorni lavorativi all'indirizzo indicato dal richiedente. Per maggiori informazioni sulle modalità di spedizione: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-spedizione-del-documento/
Su disposizione del Ministero dell’Interno, la carta di identità cartacea NON POTRÀ PIU' ESSERE EMESSA, salvi comprovati motivi di urgenza.
Il cambiamento della residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta d'identità, che continua ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992).
Si comunica che a partire dal 17/06/2021 presso lo sportello dell'ufficio anagrafe del Comune di Cartura, il cittadino maggiorenne potrà esprimere la propria volontà (positiva o negativa) in merito alla donazione di organi e tessuti, al momento del rilascio del documento d'identità.
La manifestazione del consenso o del diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino, ed è sempre possibile cambiare idea sulla donazione, ciò che fa fede è l'ultima dichiarazione rilasciata sulla donazione di organi e tessuti in ordine di tempo.
La manifestazione della volontà può essere resa agli sportelli comunali solo durante l'emissione della carta di identità, non in altri momenti.
Per l'approfondimento sull'espressione di volontà alla donazione e sulle tematiche del trapianto, si consiglia di consultare i seguenti siti web:
- Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto: www.crtveneto.it
- Centro Nazionale Trapianti: www.trapianti.salute.gov.it
SEZIONE 4. AUTOCERTIFICAZIONI
AUTOCERTIFICAZIONE: deve SEMPRE sostituire la certificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi.
ATTESTAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'. Per l'autentica della firma, è necessario fissare appuntamento (tramite e-mai e/o contatto telefonico). Successivamente, ci si dovrà presentare con il modulo già compilato SENZA SOTTOSCRIVERLO, in quanto la sottoscrizione dovrà avvenire alla presenza del Pubblico Ufficiale, unitamente ad una marca da bollo di € 16,00, oltre ad € 0,50 (in contanti) per diritti di segreteria.
Si infoma che, come previsto dalle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali (art. 15 GDPR UE/2016/679), le persone iscritte nelle anagrafi dei Comuni già transitati in ANPR (come il Comune di Cartura), nel portale https://www.anpr.interno.it, accedendo all'area dedicata "servizi al cittadino" (in alto a destra), con CIE (carta di identità elettronica), CNS (carta nazonale dei servizi) o SPID (sistema pubblico d'identità digitale), possono consultare i propri dati anagrafici registrati nell'Anagrafe Nazionale attraverso l'apposito servizio di "Visura" e stampare alcune tipologie di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
SEZIONE 5. ISTANZE VARIE
POSSONO pervenire all’indirizzo mail anagrafe@comune.cartura.pd.it, compilando gli appositi moduli scaricabili, le seguenti istanze:
la richiesta di acquisizione dei documenti per la pubblicazione di matrimonio
la richiesta di acquisizione dei documenti per la separazione/divorzio
la richiesta di iscrizione all’albo degli scrutatori
la richiesta di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio
la richiesta di iscrizione all’albo dei giudici popolari
la richiesta di numerazione civica
la richiesta di cancellazione anagarafica di cittadino straniero emigrato all'estero
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 90.03 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 31.54 KB |
![]() | 411.1 KB |
![]() | 30.52 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 58.65 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 72.74 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 43.55 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 235.66 KB |
![]() | 273.28 KB |
![]() | 803.71 KB |
![]() | 323.68 KB |
![]() | 81.11 KB |
![]() | 160.64 KB |
![]() | 310.42 KB |
Sezione relativa alla carta dei servizi e agli standard di qualità, come indicato all'art. 32, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici."
Sezione relativa ai costi contabilizzati, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013
Art.32 - "2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;"
Art.10 - "5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32."
Sezione relativa ai tempi medi di erogazione dei servizi, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013
"2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
...
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente."
Sezione relativa alle liste di attesa, come indicato all'art. 41, c. 6 del d.lgs. 33/2013
"6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata."
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti»."
Sezione relativa a IBAN e pagamenti informatici, come indicato all'art. 36 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."
Si avvisano i Sigg.ri Fornitori del Comune di Cartura che, a partire dal prossimo 31 marzo 2015, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, tutte le fatture emesse a carico del nostro Ente dovranno essere trasmesse, attraverso il sistema di interscambio (SDI), unicamente in formato elettronico, pena il divieto di provvedere al pagamento.
A tal fine si comunica che il codice univoco da utilizzare per l’inoltro, al nostro Ente, delle fatture è il seguente:
UFK8T4
Sezione relativa alle opere pubbliche, come indicato all'art. 38 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione."
Sezione relativa alla pianificazione e governo del territorio, come indicato all'art. 39 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."
Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'art. 40 del d.lgs. 33/2013
"1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto."
Sezione relativa alle strutture sanitarie private accreditate, come indicato all'art. 41, c. 4 del d.lgs. 33/2013
"4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi."
Sezione relativa a interventi straordinari e di emergenza, come indicato all'art. 42 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari."
Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al d.lgs. 33/2013
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 32.37 KB |
![]() | 18.13 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 24.5 KB |
![]() | 23 KB |
![]() | 21.5 KB |
![]() | 98.78 KB |
![]() | 96.85 KB |
![]() | 92.08 KB |
![]() | 232.66 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 11.46 KB |