Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 173.73 KB |
![]() | 179.52 KB |
![]() | 183.63 KB |
![]() | 22.72 KB |
Sezione relativa agli incarichi amministrativi di vertice, come indicato all'art. 15, c. 1,2 e art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
Art.15 - "1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma."
Art. 41 - "2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario."
Sezione relativa ai dirigenti, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1,2,5, art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
"Art.8 - 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 ( La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.):
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
Art.15 - 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art.41 - 2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 90.56 KB |
![]() | 79.69 KB |
![]() | 81.88 KB |
![]() | 6.17 KB |
![]() | 6.06 KB |
![]() | 6.16 KB |
Sezione relativa alla dotazione organica, come indicato all'art. 16, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 2.54 KB |
![]() | 2.58 KB |
![]() | 2.62 KB |
Sezione relativa al personale non a tempo indeterminato, come indicato all'art. 17, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
"3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale."
Mese | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
dicembre 2016 | 30,70% | 69,30% |
novembre 2016 | 19,84% | 80,16% |
ottobre 2016 | 16,27% | 83,73% |
settembre 2016 | 21,97% | 78,03% |
agosto 2016 | 38,64% | 61,36% |
luglio 2016 | 28,97% | 71,03% |
giugno 2016 | 22,22% | 77,78% |
maggio 2016 | 16,29% | 83,71% |
aprile 2016 | 7,08% | 92,92% |
marzo 2016 | 12,12% | 87,88% |
febbraio 2016 | 9,52% | 90,48% |
gennaio 2016 | 20,61% | 79,39% |
dicembre 2015 | 11,90% | 88,10% |
novembre 2015 | 6,35% | 93,65% |
ottobre 2015 | 7,20% | 92,80% |
settembre 2015 | 18,94% | 81,06% |
agosto 2015 | 30,95% | 69,05% |
luglio 2015 | 26,81% | 73,19% |
giugno 2015 | 25,00% | 75,00% |
maggio 2015 | 15,42% | 84,58% |
aprile 2015 | 15,87% | 84,13% |
marzo 2015 | 17,80% | 82,20% |
febbraio 2015 | 14,17% | 85,83% |
gennaio 2015 | 19,58% | 80,42% |
dicembre 2014 | 17,92% | 82,08% |
novembre 2014 | 4,58% | 95,42% |
ottobre 2014 | 6,52% | 93,48% |
settembre 2014 | 16,67% | 83,33% |
agosto 2014 | 28,33% | 71,67% |
luglio 2014 | 31,16% | 68,84% |
giugno 2014 | 13,75% | 86,25% |
maggio 2014 | 9,52% | 90,48% |
aprile 2014 | 14,17% | 85,83% |
marzo 2014 | 9,13% | 90,87% |
febbraio 2014 | 9,17% | 90,83% |
gennaio 2014 | 9,92% | 90,08% |
dicembre 2013 | 9,58% | 90,42% |
novembre 2013 | 5,42% | 94,58% |
ottobre 2013 | 7,25% | 92,75% |
settembre 2013 | 27,78% | 72,22% |
agosto 2013 | 30,95% | 69,05% |
luglio 2013 | 29,35% | 70,65% |
giugno 2013 | 19,30% | 80,70% |
maggio 2013 | 11,74% | 88,26% |
aprile 2013 | 9,58% | 90,42% |
marzo 2013 | 6,75% | 93,25% |
febbraio 2013 | 12,08% | 87,92% |
gennaio 2013 | 17,42% | 82,58% |
dicembre 2012 | 10,53% | 89,47% |
novembre 2012 | 11,90% | 88,10% |
ottobre 2012 | 8,70% | 91,30% |
settembre 2012 | 14,17% | 85,83% |
agosto 2012 | 32,58% | 67,42% |
luglio 2012 | 21,21% | 78,79% |
giugno 2012 | 22,92% | 77,08% |
maggio 2012 | 6,44% | 93,56% |
aprile 2012 | 15,15% | 84,85% |
marzo 2012 | 7,95% | 92,05% |
febbraio 2012 | 10,32% | 89,68% |
gennaio 2012 | 15,87% | 84,13% |
dicembre 2011 | 18,08% | 81,92% |
novembre 2011 | 15,75% | 84,25% |
ottobre 2011 | 15,38% | 84,62% |
settembre 2011 | 19,93% | 80,07% |
agosto 2011 | 37,73% | 62,27% |
luglio 2011 | 33,46% | 66,54% |
giugno 2011 | 22,31% | 77,69% |
maggio 2011 | 11,54% | 88,46% |
aprile 2011 | 12,69% | 87,31% |
marzo 2011 | 13,99% | 86,01% |
febbraio 2011 | 17,31% | 82,69% |
gennaio 2011 | 15,71% | 84,29% |
dicembre 2010 | 14,61% | 85,39% |
novembre 2010 | 4,08% | 95,92% |
ottobre 2010 | 12,45% | 87,55% |
settembre 2010 | 12,66% | 87,34% |
agosto 2010 | 31,49% | 68,51% |
luglio 2010 | 27,92% | 72,08% |
giugno 2010 | 17,01% | 82,99% |
maggio 2010 | 11,22% | 88,78% |
aprile 2010 | 8,84% | 91,16% |
marzo 2010 | 7,45% | 92,55% |
febbraio 2010 | 5,71% | 94,29% |
gennaio 2010 | 11,28% | 88,72% |
dicembre 2009 | 9,86% | 90,14% |
novembre 2009 | 9,52% | 90,48% |
ottobre 2009 | 7,14% | 92,86% |
settembre 2009 | 10,39% | 89,61% |
agosto 2009 | 25,51% | 74,49% |
luglio 2009 | 28,88% | 71,12% |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 4.43 KB |
![]() | 804 byte |
![]() | 4.39 KB |
![]() | 801 byte |
![]() | 4.7 KB |
![]() | 34.57 KB |
![]() | 973 byte |
![]() | 3.96 KB |
![]() | 373 byte |
Sezione relativa agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, come indicato all'art. 18, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico."
Sezione relativa alla contrattazione collettiva, come indicato all'art. 21, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche."
Sezione relativa alla contrattazione integrativa, come indicato all'art. 21, c. 2 del d.lgs. 33/2013
"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini."
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 105.36 KB |
![]() | 117.84 KB |
Sezione relativa all'Organismo Indipendente di Valutazione, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013
"8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 (La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.):
...
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;"